Onorevoli Colleghi! - L'istituto del referendum, che ha avuto una grande nobiltà nella vita politica italiana (si pensi a quelli sul divorzio e sull'aborto) è stato via via utilizzato non più per finalità confermative o abrogative di una determinata legge, ma anche di fatto per finalità manipolative. Ma il punto che oggi più si discute riguarda l'eterogeneità ed il numero dei referendum presentati con il rischio sia di disorientare i cittadini che di contribuire ad una possibile crisi di rigetto di fronte ad una serie continua e ripetitiva di chiamate alle urne.
      L'abuso dell'istituto referendario potrebbe quindi portare ad una sua limitazione suscettibile di avere effetti negativi sulla democrazia. In quest'ottica la proposta da taluni formulata di un sostanziale aumento delle firme necessarie per promuovere il referendum potrebbe avere l'effetto di restringere soltanto ai grandi apparati politici la possibilità di fatto di provocare il referendum, con un risultato negativo per la democrazia diretta.
      La presente proposta di legge costituzionale intende riformare la disciplina referendaria nel senso che, qualora presso una delle Camere fosse presentato un progetto legislativo di riforma della materia oggetto di referendum in stato di avanzato esame, una maggioranza assoluta e qualificata di parlamentari potrebbe chiedere la sospensione della consultazione popolare in modo da concludere l'iter parlamentare della legge in oggetto.
      In tale modo rimarrebbe sostanzialmente invariata la possibilità di promuovere i referendum e quindi la portata democratica dell'istituto, il Parlamento verrebbe rivalutato nella sua capacità di iniziativa, nella sua funzione rappresentativa

 

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e nella sua dignità, senza essere preda del facile ostruzionismo di una minoranza. La prima condizione necessaria per applicare la sospensione referendaria deve essere lo stato avanzato dell'iter parlamentare della legge che modifica la materia oggetto di referendum che deve essere già stata approvata da una delle due Camere. La seconda condizione necessaria è la richiesta di sospensione da parte della maggioranza assoluta dei componenti dell'altra Camera.
      Il Presidente della Repubblica può, quindi, sentiti i Presidenti delle due Camere, rinviare l'indizione del referendum fino al turno referendario successivo. Nel caso in cui il Parlamento non riuscisse a legiferare, il referendum stesso si svolgerebbe immancabilmente nel turno referendario successivo, senza aggravi di spese per la collettività.
      La presente proposta di legge costituzionale si basa su un'idea che si fonda, per estensione, sulla base concettuale di quel dettato normativo che prevede la possibilità per il Presidente della Repubblica di sospendere per un tempo definito l'esecutività dell'eventuale voto abrogativo referendario per lasciare la possibilità al Parlamento di legiferare sui suoi effetti.
      Si tratta in definitiva di una proposta che, ridando ruolo al Parlamento, restituirebbe al referendum la sua originaria funzione che è quella dell'estrema possibilità di ricorso alla reale volontà popolare.
 

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